Puoi visualizzare il nostro statuto QUI (PDF)
STATUTO
dell’Associazione di volontariato Arcigay Arcobaleno ODV
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Costituzione)
- E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata Arcigay “Arcobaleno” Trieste Gorizia ONLUS, con sede in Trieste.
- L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
- Essa aderisce ad Arcigay.
- Essa aderisce alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione, riconosciuta con il D.M. del 2 agosto 1967 n.1017022/12000A, di cui condivide le finalità statutarie.
Art. 2
(Statuto)
- Arcigay “Arcobaleno” Trieste Gorizia ONLUS è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3
(Carattere associativo)
- Arcigay “Arcobaleno” Trieste Gorizia ONLUS è una associazione di volontariato, estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, senza fini di lucro, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale.
- I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.
- L’Associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all’art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 23/2012, e sue modifiche e integrazioni.
Art. 4
(Valori)
- I valori su cui si fonda l’azione di Arcigay “Arcobaleno” Trieste Gorizia ONLUS sono:
- il rispetto, la promozione e lo sviluppo dei diritti umani e civili;
- la laicità, la democraticità e la trasparenza delle istituzioni;
- il diritto a un’informazione laica, pluralista, fondata su basi scientifiche, non ideologiche e non confessionali;
- l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;
- la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali;
- la pari dignità tra uomo e donna, in tutti gli ambiti della società;
- il rispetto e la valorizzazione delle differenze etnico-linguistiche presenti sul territorio.
Art. 5
(Scopi)
- Arcigay “Arcobaleno” Trieste Gorizia ONLUS si impegna in modo specifico a:
- creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona lesbica, gay, bisessuale e transgender;
- combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento dei volontari e delle volontarie, operatori sociali, educatori e insegnanti, studenti, lavoratori pubblici e privati;
- promuovere corsi di formazione e aggiornamento per personale scolastico e operatori socio-educativi e sanitari;
- fornire servizi di supporto giuridico e socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, di prima accoglienza online e/o telefonica, produzione e programmazione culturale;
- promuovere la socializzazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender attraverso attività e strutture aggregative e ricreative, collaborando con gli altri gruppi LGBT, anche non strutturati, presenti sul territorio e valorizzando le minoranze etnico-linguistiche storiche e non;
- promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
- lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay;
- essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporto all’azione dell’associazione;
- costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali, movimenti e gruppi al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire a un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;
- sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone intersessuali e del movimento delle donne;
- promuovere l’inserimento sociale e la valorizzazione delle persone affette da HIV, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’associazione;
- combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all’HIV;
- promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l’educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro.
- E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
- L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e dal D. M – Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo II
Associati
Art. 6
(Domanda di ammissione)
- Ad Arcigay “Arcobaleno” Trieste Gorizia ONLUS possono associarsi le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età, presentando domanda scritta di ammissione.
- Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e voler rispettare i valori e scopi del presente Statuto e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.
- La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale.
- L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni, previa presentazione di domanda scritta, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso.
- L’eventuale rifiuto dell’iscrizione va motivato per iscritto e deve essere comunicato alla persona rifiutata, che è tenuta a restituire la tessera sociale, ma può chiedere per iscritto che la sua domanda sia valutata dal Collegio di Garanzia dell’Associazione e in seconda istanza al Collegio nazionale dei Garanti, secondo le regole e nei tempi stabiliti nello Statuto nazionale di Arcigay.
Art. 7
(Associati)
- Le socie e i soci sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa e sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale Arcigay. L’Assemblea dell’Associazione può deliberare riguardo alla modifica di tale misura per favorire le domande di ammissione.
Art. 8
(Valori del rapporto associativo)
- L’Associazione Arcigay “Arcobaleno” Trieste Gorizia ONLUS si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statutari propri e nel rispetto dei principi di eguaglianza, laicità, apartiticità e democrazia.
- L’Associazione garantisce il massimo apporto dei soci e delle socie alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull’attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all’ordine del giorno, favorito il dibattito e il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno e di ciascuna, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.
- Le cariche associative sono elettive e le attività sono svolte in forma volontaria, libera e gratuita dai soci e dalle socie.
Art. 9
(Diritti degli associati)
- Tra le e gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- Le socie e i soci di maggiore età tesserati all’Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a:
- partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell’Associazione;
- partecipare alle riunioni dell’Assemblea;
- eleggere gli organi dell’Associazione ed essere eletti negli stessi;
- appellarsi nei casi previsti dal presente Statuto al Collegio di Garanzia.
- Le e gli associati hanno altresì i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
- Le e gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’Assemblea.
Art. 10
(Doveri degli associati)
- Le e gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’Associazione a titolo personale, volontario e gratuito.
- Le socie e i soci sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale annuale;
- all’osservanza del presente Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- Tutte le socie e i soci sono tenuti a far conoscere e affermare gli scopi dell’Associazione e contribuire a definirne e realizzarne i programmi; risolvere per quanto possibile eventuali questioni controverse nell’ambito degli organi stabiliti dallo Statuto.
- Le socie e i soci non possono cedere a terzi la tessera di partecipazione all’Associazione.
Art. 11
(Cessazione del rapporto associativo)
- Il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi:
- recesso;
- esclusione;
- morte;
- mancato rinnovo dell’adesione entro l’anno in corso.
- Le socie e i soci che intendano recedere dall’associazione devono darne comunicazione scritta alla o al Presidente dell’Associazione. Il recesso viene formalizzato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.
- Il Consiglio Direttivo può escludere una socia o un socio con deliberazione motivata, sentito il Collegio di Garanzia, quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, al Regolamento interno e alle deliberazioni prese dagli organi sociali o quando svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’Associazione.
- L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri.
- Le socie e i soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione al Collegio di Garanzia dell’Associazione ma anche al Collegio nazionale dei Garanti, secondo quanto stabilito nello Statuto nazionale Arcigay. Il Collegio dei Garanti decide in via definitiva.
Titolo III
Organi dell’Associazione
Art. 12
(Organi sociali)
- Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio di Garanzia.
Art. 13
(Composizione dell’Assemblea)
- L’Assemblea è composta da tutte le socie e i soci in carica.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’Assemblea stessa.
- All’Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente.
Art. 14
(Convocazione dell’Assemblea)
- L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente
- Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea o con l’affissione presso la sede dell’Associazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
- L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
- L’Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
- L’Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) delle e dei soci; in questo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata alle socie e ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Art. 15
(Validità dell’Assemblea)
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) delle socie e dei soci.
Art. 16
(Votazioni e deliberazioni dell’Assemblea)
- Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta di 1/5 (un quinto) dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
- L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
- Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza delle socie e dei soci in carica.
- Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle e degli associati.
Art. 17
(Verbalizzazione dell’Assemblea)
- Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dalla o dal Segretario o in caso di sua assenza da una o un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
- Il verbale può essere consultato da tutte e tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.
Art. 18
(Compiti dell’Assemblea)
- All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere la o il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio di Garanzia;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota sociale annuale e i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 19
(Consiglio Direttivo)
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) consigliere e consiglieri eletti dall’Assemblea delle e degli associati.
- In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell’Assemblea degli associati per l’elezione dei membri del Consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo Statuto.
- I membri mancanti, in caso di esaurimento della lista, possono essere cooptati tra le e gli associati per delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, se l’Assemblea deve essere convocata solo per questo singolo ordine del giorno. Le persone cooptate saranno poi eventualmente elette nella successiva Assemblea.
- In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo o se il numero delle persone cooptate superi la metà dello stesso, la o il Presidente procede a convocare senza indugio l’Assemblea.
- Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà più 1 (uno) delle e dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto a un voto, non è ammessa delega.
- Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto contente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutte le e i consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
- In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telematico o comunicazione telefonica.
- Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può eleggere tra i propri componenti il Vicepresidente e il Tesoriere.
Art. 20
(Durata e funzioni)
- Le consigliere e i consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall’Assemblea.
- Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) consiglieri o consigliere. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il Consiglio Direttivo:
- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone, avvalendosi della o del Tesoriere se eletto, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predispone la relazione dell’attività svolta e i programmi futuri da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario e amministra il patrimonio dell’Associazione;
- è informato degli atti giuridici compiuti dalla o dal Presidente;
- sottopone all’Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
- delibera l’ammissione delle nuove e dei nuovi soci;
- delibera l’esclusione di una socia o di un socio nei casi previsti dall’art. 11, comma 3;
- provvede a ogni altra incombenza attribuitagli dall’Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative;
- favorisce la partecipazione delle socie e dei soci alle attività dell’Associazione.
- Nell’esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di 5 (cinque), i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
- In casi di particolare necessità possono essere assunte lavoratori o lavoratrici dipendenti o ci si può avvalere di prestazioni di lavoro autonomo.
Art. 21
(Presidente)
- La o il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- La o il Presidente rappresenta l’Arcigay nel territorio di competenza e ha funzioni di rappresentanza legale dell’Associazione e assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni. Fa parte quindi del Consiglio Direttivo.
- La o il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne è quindi membro di diritto, e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
- La o il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell’Associazione.
- La o il Presidente compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.
- Ha facoltà di delegare alla o al Vice-presidente le funzioni di rappresentanza.
- Ha facoltà di delegare alla o al Segretario le funzioni di rappresentanza, qualora la o il Vice-presidente non sia stato eletto.
- Ha facoltà di delegare alla o al Tesoriere le funzioni di amministrazione contabile.
Art. 22
(Vice-presidente)
- La o il Vice-presidente, eventualmente eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, può rappresentare l’Associazione su delega della o del Presidente.
- La o il Vice-presidente esercita pro tempore le funzioni della o del Presidente in caso di assenza, impedimento, dimissioni o decadenza della o del Presidente.
- In caso di dimissioni o impedimento permanente della o del Presidente, la o il Vice-presidente convoca, entro e non oltre tre mesi, l’Assemblea per procedere all’elezione di una o un nuovo Presidente.
Art. 23
(Segretario)
- La o il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, può rappresentare l’Associazione su delega della o del Presidente, se la o il Vice-presidente non è stato eletto.
- La o il Segretario:
- coordina le attività associative;
- cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro delle e degli associati;
- è responsabile della corrispondenza dell’Associazione;
- provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell’Associazione;
- svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite al Tesoriere, se eletto dal Consiglio Direttivo.
- Esercita pro tempore le funzioni della o del Presidente in caso di assenza, impedimento, dimissioni o decadenza della o del Presidente e se la o il Vice-presidente non è stato eletto.
- In caso di dimissioni o impedimento permanente della o del Presidente, se la o il Vice-presidente non è stato eletto, la o il Segretario convoca, entro e non oltre tre mesi, l’Assemblea per procedere all’elezione di una o un nuovo Presidente.
- In caso di dimissioni o decadenza della o del Segretario le sue funzioni sono esercitate dalla o dal Vice-presidente, se eletto; altrimenti viene individuata tra le consigliere e consiglieri del Consiglio Direttivo, esclusa la o il Presidente, una persona che ricopra tale funzione.
Art. 24
(Tesoriere)
- La o il Tesoriere, eventualmente eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, è il responsabile amministrativo-contabile dell’Associazione.
- Al Tesoriere sono attribuite le mansioni di cui all’art. 23, lettere e) e f)
- Le funzioni della o del Tesoriere sono ulteriormente specificate nei Regolamenti.
Art. 25
(Collegio di Garanzia)
- Il Collegio di Garanzia opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.
- Il Collegio di Garanzia è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organi sociali sulla loro corretta applicazione;
- fornire un parere preventivo, se richiesto dal Consiglio Direttivo, sulla conformità dei nuovi Regolamenti allo Statuto;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organi sociali;
- pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione e sul ricorso contro la non ammissione previsti dal presente Statuto;
- pronunciarsi sulle violazioni delle regole d’uso del logo dell’Associazione;
- in caso permangano dubbi interpretativi, sentito il Presidente dell’Associazione, prende contatto con il Collegio nazionale dei Garanti.
- L’iniziativa del Collegio di Garanzia è intrapresa a seguito di richiesta scritta di una socia o socio, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera e) del presente Statuto o in seguito alla richiesta di uno degli organi sociali.
- Il Collegio di Garanzia è composto da tre membri eletti dall’Assemblea. La carica dura 3 anni.
- Possono essere eletti membri del Collegio di Garanzia soltanto le socie e i soci dell’Associazione che abbiano acquisito una esperienza specifica in campo associativo o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico.
- Il Collegio nomina al proprio interno una o un Presidente. Tale carica non può essere ricoperta dalla o dal Presidente dell’Associazione e dalla o dal Segretario.
- Il funzionamento del Collegio di Garanzia è ulteriormente specificato nel proprio Regolamento.
Art. 26
(Congresso)
- Il Congresso è un organo composto da tutte le socie e i soci delle Associazioni aderenti ad Arcigay presenti su un determinato territorio stabilito da Arcigay nazionale.
- Al Congresso spetta eleggere uno o più consiglieri e consigliere che rappresenteranno quel territorio e le relative Associazioni al Congresso nazionale.
- L’Associazione, se nominata Comitato territoriale da Arcigay nazionale, ha il compito di convocare il Congresso.
- La convocazione del Congresso va affissa all’interno dei locali dell’Associazione e in tutte le eventuali altre sedi delle Associazioni, presenti su quel determinato territorio, almeno 10 giorni prima della data dello stesso. L’affissione si considera avvenuta se si avvisino tutte le socie e i soci attraverso posta elettronica.
- Il Congresso è convocato dalla o dal Presidente dell’Associazione che ha la funzione di Comitato territoriale tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale, per eleggere i propri delegati.
- In prima convocazione, il Congresso è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei soci e delle socie, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero delle e degli intervenuti.
- Il Congresso delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci e delle socie presenti sulle candidature presentate.
- Le votazioni del Congresso si svolgono a scrutinio segreto. Non è ammesso il voto per delega.
- Le deliberazioni del Congresso devono essere riportate su un verbale.
Titolo IV
Risorse e attività economiche
Art. 27
(Patrimonio)
- Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari delle e degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Associazione;
- da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere e altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare:
- i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dalla o dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
- le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza la o il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell’Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono a essa intestati.
- Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in un apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti le e gli aderenti.
Art. 28
(Durata del periodo di contribuzione)
- L’importo dei contributi viene stabilito annualmente dall’Assemblea e dovrà essere versato entro il termine di scadenza della tessera d’iscrizione.
- Le quote sociali delle nuove socie e dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
Art. 29
(Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale)
- Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 5.
Art. 30
(Responsabilità e assicurazione)
- Arcigay “Arcobaleno” Trieste Gorizia ONLUS risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o dalle socie o dai soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
- Gli aderenti all’Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
- L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
- L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
Titolo V
Il bilancio
Art. 31
(Bilancio consuntivo e preventivo)
- Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell’Associazione almeno trenta giorni prima dell’Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutte le e gli aderenti.
- Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea.
- I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
- Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali di cui all’articolo 5.
- Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Titolo VI
Norme finali e transitorie
Art. 32
(Regolamento interno)
- Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con un Regolamento interno in cui saranno allegati tutti i Regolamenti, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, e approvate dall’Assemblea.
Art. 33
(Scioglimento dell’Associazione)
- L’Associazione si estingue per delibera dell’Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
Art. 34
(Destinazione del residuo)
- In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 35
(Logo Arcigay “Arcobaleno” Trieste Gorizia ONLUS)
- L’Associazione è dotata di un proprio logo.
- Il simbolo è accompagnato dal nome dell’Associazione.
- L’uso del nome e del logo è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.
- L’Associazione Arcigay “Arcobaleno” Trieste Gorizia ONLUS, le socie e i soci si impegnano a:
- diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nel presente Statuto;
- tutelare il nome e il simbolo dell’Associazione, vigilando affinché non siano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.
- Sul rispetto di queste regole vigila l’Associazione.
- Qualsiasi modifica del logo risulterà da un concorso d’idee indetto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e aperto a tutte le socie e i soci. L’Assemblea ordinaria ne delibera la modifica.
Art. 36
(Rinvio)
- Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni dello Statuto nazionale, le norme di legge, i regolamenti vigenti e i principi dell’ordinamento giuridico italiano.